Descrizione
Autorizzazione in deroga ai limiti di rumori per i cantieri
Nel caso in cui, per l'esecuzione di opere edili si ritiene che verranno superati i limiti acustici, occorre preventivamente richiedere idonea Autorizzazione in deroga ai sensi dell’articolo 6 – 1° comma - lettera h)– della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e dell’art. 8 della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001, con la dichiarazione di impegno, ovvero relazione di impatto acustico come previsto dall’art. 27 del Regolamento attività rumorose del Comune, a non superare il livello di immissione rumorosa LAeq di 70 dB, sia per l'intero periodo di deroga sia come LAeq riferito a 10', da misurarsi ad 1 m della facciata del ricettore più esposto.
I lavori edili dovranno essere eseguiti nei giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio, domenica e festivi.
estratto Regolamento Comunale di "Disciplina delle attività rumorose" approvato con DCC n. 35 del 20/06/2011
ART. 27 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI SENSI DELLA LEGGE N° 447/95 ) (Cantieri)
Per le attività di cantiere è prevista domanda di autorizzazione da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, da presentare all’ufficio comunale competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività
Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere, da compilarsi su apposito modulo, dovranno essere specificate:
- la classe acustica ed i limiti di immissione dell'area occupata dal cantiere e delle aree limitrofe, con l'eventuale segnalazione di presenza di ricettori sensibili;
- la durata dei lavori;
- l'orario e i giorni settimanali di attività del cantiere;
- orari e giorni in cui si svolgeranno attività di cantiere caratterizzate da alto impatto acustico;
- descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate con i relativi valori di emissione rumorosa (dati di targa acustici);
- le misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni rumorose;
- dichiarazione di impegno che attesti il contenimento delle immissioni sonore entro i 70 dB(A) di LAeq, sia per l'intero periodo di deroga sia come LAeq riferito a 10', da misurarsi ad 1 m della facciata del ricettore più esposto;
- relazione di impatto acustico redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica secondo i criteri generali previsti dalla L. 447/95.
Con il provvedimento di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti. In particolare dovranno essere impiegati esclusivamente macchinari conformi alla CE 14/2000 (e successive modificazioni) recepita dal D.M. 24/07/2006
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